Tutti i committenti che nel mese precedente hanno erogato compensi a:
- collaboratori occasionali (qualora il reddito annuo superi i 5.000 euro),
- venditori porta a porta,
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- assegnisti di ricerca, dottorandi,
- o soci-amministratori di società per i quali è previsto l’obbligo contributivo,
sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali.
L’obbligo riguarda i compensi corrisposti nel mese precedente e, nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative (e figure assimilate), il contributo è suddiviso per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore, ma è sempre il committente a dover effettuare il versamento, trattenendo la quota del lavoratore al momento del pagamento del compenso.
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, tramite modello F24 telematico, da parte del soggetto titolare del rapporto contributivo (committente o associante).
A seconda della posizione assicurativa del collaboratore, si utilizzerà la causale contributo:
- CXX (per soggetti non titolari di pensione né di altri rapporti assicurativi)
- oppure C10 (per soggetti pensionati e/o con altri rapporti assicurativi in corso).
