Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha dato attuazione alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, portando a termine un lungo percorso di riforma delle procedure concorsuali avviato nel 2005.
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice e analizza in dettaglio i singoli istituti, dando particolare rilievo alle relazioni illustrative e agli orientamenti della giurisprudenza per agevolarne l'applicazione ai casi concreti. Il documento tiene conto anche dei contributi raccolti nella consultazione pubblica svolta tra il 15 aprile e il 20 maggio 2026.
Per rendere più chiara la materia, l'Agenzia ha scelto di riorganizzare gli istituti in quattro macroaree tematiche, indipendentemente dalla struttura formale del Codice, così da valorizzarne l'evoluzione storica e funzionale.
La trattazione si limita agli articoli di interesse — diretto o indiretto — per il Fisco e segue un percorso graduale:
- si apre con i nuovi istituti,
- prosegue con gli strumenti riservati ai soggetti sovraindebitati (in passato definiti "non fallibili" ed esclusi dai percorsi di risanamento),
- affronta poi le novità su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
- e si chiude con la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali.
Un paragrafo introduttivo ricostruisce l'evoluzione della disciplina, dalla vecchia legge fallimentare fino al Codice attuale.
La circolare sarà pubblicata in quattro parti distinte, ciascuna con una propria premessa:
- la Parte I sui nuovi istituti del Codice,
- la Parte II sul sovraindebitamento,
- la Parte III sugli accordi di ristrutturazione e sul concordato preventivo,
- la Parte IV sulla liquidazione giudiziale e sugli istituti residuali.
L'Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni progressive per costituire nel tempo un riferimento unico e aggiornato.
Gli istituti trattati nella circolare
La Parte I si concentra sugli istituti che rappresentano le novità più significative rispetto alla vecchia legge fallimentare.
Dopo le disposizioni generali sull'ambito di applicazione e le definizioni (Titolo I del Codice), l'analisi si sviluppa attorno alla composizione negoziata della crisi e ai suoi passaggi:
- l'accesso allo strumento e la nomina dell'esperto,
- i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti,
- le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative,
- la conclusione del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia.
In questo quadro si collocano le misure premiali di natura fiscale, cuore dell'interesse dell'Agenzia.
La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi affidate ai creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, infine, il trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi di imprese.
Per ciascun istituto il documento richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali, così da agevolarne l'applicazione ai casi concreti.
Composizione negoziata: le misure premiali per l’imprenditore
Il cuore fiscale della circolare riguarda le misure premiali previste dall'articolo 25-bis a favore di chi accede alla composizione negoziata della crisi.
Sono tre le agevolazioni che maturano automaticamente per legge, pur essendo opportuna una richiesta espressa all'Agenzia:
- la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla sola misura legale dall'accettazione dell'incarico dell'esperto fino alla conclusione delle trattative;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni "da comunicazione" (avvisi bonari da controllo automatizzato e formale) il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza;
- la riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell'istanza, quando il percorso si chiude con un accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari.
È inoltre concessa una rateazione fino a 72 rate mensili, estendibili fino a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo.
La circolare precisa che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, le riduzioni di interessi e sanzioni vengono meno con effetto retroattivo, salvo quella "alla metà" già acquisita.
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Un secondo tema centrale è quello delle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, disciplinate dall'articolo 25-novies.
INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l'onere di avvisare l'imprenditore (e l'organo di controllo, se presente) al superamento di soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Le soglie chiariscono la portata del meccanismo:
| Creditore pubblico | Debito segnalato | Soglia |
|---|---|---|
| INPS | Contributi scaduti da oltre 90 giorni | Oltre 30% dei contributi dell'anno precedente e oltre 15.000 € (5.000 € senza dipendenti) |
| INAIL | Premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni | Oltre 5.000 € |
| Agenzia delle Entrate | IVA non versata da liquidazioni periodiche (Li.Pe.) | Oltre 5.000 € e almeno il 10% del volume d'affari; sempre se oltre 20.000 € |
| Agenzia Entrate-Riscossione | Carichi affidati scaduti da oltre 90 giorni | 100.000 € (ditte individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società) |
Gli altri strumenti e i prossimi aggiornamenti
La circolare illustra infine ulteriori istituti di rilievo per il Fisco:
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 25-sexies),
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-bis)
- e il trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi di imprese (articolo 284-bis).
Per tutti, l'obiettivo dichiarato è favorire il risanamento delle imprese ancora capaci di restare sul mercato, riducendo tempi e costi rispetto alle procedure giudiziali. Trattandosi di un documento in progress, l'Agenzia ha annunciato integrazioni e revisioni progressive, così da costruire un riferimento unico e aggiornato per operatori e contribuenti.
Allegati: