Il decreto legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il Piano Casa» ha concluso il proprio esame parlamentare alla Camera dei Deputati, l'Assemblea ha approvato la fiducia con 168 voti favorevoli e il testo, blindato dopo il mandato favorevole della Commissione Ambiente del 18 giugno (A.C. 2920-A, deliberato favorevolmente dalla VIII Commissione il 18 giugno 2026 con parere favorevole di tutte le Commissioni competenti).
Il testo è ora trasmesso al Senato per la conversione definitiva, da completarsi entro il 6 luglio 2026.
Il provvedimento, composto da 12 articoli e 60 commi, risponde a tre finalità dichiarate:
- incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili mediante l'edilizia residenziale pubblica (ERP), sociale e integrata;
- tutelare i conduttori ERP in condizione di morosità incolpevole;
- adottare misure strutturali di contrasto al disagio abitativo sul territorio nazionale.
I destinatari sono ampi e diversificati: giovani, studenti universitari fuori sede, lavoratori fuori sede, pubblici e privati, inclusi il personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, giovani coppie, genitori separati e anziani in forme di cohousing intergenerazionale.
Programma straordinario da 970 milioni e riscatto degli alloggi ERP
L'articolo 2 istituisce il Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, finanziato con 970 milioni di euro nel periodo 2026-2030 (116 milioni nel 2026, fino a 230 milioni nel 2030) e gestito tramite convenzione con Invitalia S.p.A. quale soggetto gestore.
Sul versante dell'accesso alla proprietà, l'articolo 5 obbliga il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ad adottare entro sessanta giorni dalla conversione un decreto interministeriale che disciplini le procedure di alienazione degli alloggi ERP.
Agli assegnatari non morosi e non già proprietari di altra abitazione è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del proprio alloggio.
Fondi di garanzia per morosità, disabilità grave e studenti fuori sede
Sul versante del sostegno economico, l'articolo 4 istituisce un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole, dotato di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027, a copertura del rischio di insolvenza dei conduttori di alloggi ERP per cause non imputabili alla loro volontà.
Nei limiti delle somme erogate, il Fondo si surroga nei diritti del locatore.
Due nuovi articoli, introdotti in sede di conversione parlamentare, ampliano in modo significativo le tutele.
L'articolo 4-bis estende le categorie prioritarie del Fondo di garanzia per la prima casa:
- alle persone con disabilità permanente grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- e ai nuclei familiari con un convivente disabile.
La garanzia è pari al 50% della quota capitale, elevabile all'80% per ISEE non superiore a 40.000 euro annui, con incremento del fondo di 6 milioni nel 2026 e 8 milioni nel 2027.
L'articolo 4-ter destina 8,5 milioni di euro aggiuntivi per il 2026 al fondo per il contributo alle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede.
Edilizia integrata, Fondo Housing Coesione e semplificazioni procedimentali
L'articolo 9 introduce i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, pensati per i nuclei familiari con ISEE superiore ai limiti ERP ma impossibilitati ad accedere al mercato libero: almeno il 70% dell'investimento complessivo deve riguardare unità convenzionate, con prezzi e canoni calmierati di almeno il 33% rispetto alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, con vincolo di destinazione d'uso non inferiore a trent'anni.
I soggetti privati — anche in forma di società di progetto — possono presentare proposte previa dimostrazione di adeguata capacità finanziaria ed esperienza documentata; in caso di assenza dei requisiti soggettivi, il contratto è nullo, mentre il superamento dei requisiti reddituali per due anni consecutivi consente la risoluzione o la conversione del canone ai valori di mercato.
L'articolo 7 istituisce il Fondo Housing Coesione, gestito da INVIMIT SGR S.p.A., con dotazione iniziale di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, aperto all'adesione di regioni, province autonome e amministrazioni centrali.
L'articolo 8, infine, prevede conferenze di servizi semplificate con tempi certi di 30-40 giorni, un vincolo trentennale di destinazione d'uso trascritto nei registri immobiliari e la dichiarazione automatica di pubblica utilità per gli interventi inseriti in programmi di rigenerazione urbana.
